L’art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, introdotto dall’art. 3, comma 65, della legge n. 662 del 1996 è in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e per ciò stesso viola l’art. 117, primo comma, della Costituzione. « DirittoUE.info
31 ottobre 2007 di afodella
L’art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, introdotto dall’art. 3, comma 65, della legge n. 662 del 1996, non prevedendo un ristoro integrale del danno subito per effetto dell’occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, è in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e per ciò stesso viola l’art. 117, primo comma, della Costituzione.
Sentenza 348/2007
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE – Relatore SILVESTRI
Udienza Pubblica del 03/07/2007 Decisione del 22/10/2007
Deposito del 24/10/2007 Pubblicazione in G. U. 31/10/2007
Sentenza 349/2007
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE – Relatore TESAURO
Udienza Pubblica del 03/07/2007 Decisione del 22/10/2007
Deposito del 24/10/2007 Pubblicazione in G. U. 31/10/2007
via L’art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, introdotto dall’art. 3, comma 65, della legge n. 662 del 1996, non prevedendo un ristoro integrale del danno subito per effetto dell’occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, è in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e per ciò stesso viola l’art. 117, primo comma, della Costituzione. « DirittoUE.info.
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